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WHISTLEBLOWING
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Whistleblowing
(D.Lgs. 24/2023)

Whistleblowing

Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione da parte di un dipendente  o  di  un terzo interessato di un’organizzazione pubblica o  privata (il “Segnalante”), di  violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea  di  cui  sia  venuto a   conoscenza,   utilizzando   canali   sicuri   e indipendenti  per  tutelare  la  propria  identità, essendo messo al riparo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, conseguenti la segnalazione.

È provvisto, dunque, di un importante strumento di tutela previsto a favore dei soggetti segnalanti, contro eventuali forme di ritorsione e altre conseguenze negative.

Tra le «violazioni» si evidenziano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché gli illeciti riferiti a molteplici settori quali, a titolo non esaustivo: gli appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, informativi, oltre ad altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.

LA DIRETTIVA UE 2019/1937 E IL DLGS 24/2023

Il Whistleblowing è disciplinato in Italia dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, in vigore dal 30 marzo 2023 con effetti a partire dal 15 luglio o dal 17 dicembre, a seconda delle tipologie delle organizzazioni che lo devono attuare.

Il D.Lgs. 24/2023 sostituisce ed abroga la previgente Legge 30 novembre 2017, n. 179.

I soggetti obbligati

«Soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in-house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

«Soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta;

 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta (in pratica, chiunque abbia adottato un Modello 231).

I soggetti tutelati

Il D.Lgs. 24/2023 elenca le persone (fisiche) segnalanti a cui è possibile applicare le misure di protezione previste nel Decreto.

A titolo di esempio, si citano:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • i facilitatori;
  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela è garantita anche quando: il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I soggetti tutelati sono:

  • Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
  • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
  • Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  • Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
  • Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
  • Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Per maggiori informazioni si rimanda all' istruzione operativa sulla gestione aziendale delle segnalazioni.

Canali di segnalazione

Sielte ha aggiornato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, il proprio canale di segnalazione interna, ampliandolo, oltre che alle violazioni già considerate del Modello 231, anche alle ulteriori violazioni della legislazione nazionale e dell'Unione Europea, indicate dallo stesso D.Lgs. 24/2023. Il suddetto canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Oltre al canale aziendale è possibile far ricorso a un canale esterno, istituito presso l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), in alcuni casi specifici:

  • nel caso in cui nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante non sia stato attivato o non sia conforme il canale di segnalazione interno;
  • qualora sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo;
  • se il segnalante ha fondati motivi di temere possibili ritorsioni, in caso di segnalazione ai canali interni;
  • se il segnalante ritiene che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora il segnalante ritenesse inefficaci ai sensi di Legge le risposte di entrambi i canali sopracitati o ritenesse che il loro utilizzo possa costituire un grave pericolo per sé stesso o per la sicurezza nazionale, può ricorrere alla divulgazione pubblica.

Requisiti di chi gestisce le segnalazioni

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata a un soggetto esterno garantendo due requisiti:

  1. Autonomia
  2. Specifica formazione e competenza

Nome e Cognome del gestore delle segnalazioni: Mia Rupcic.

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